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D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . La zona di fermata è suddivisa in tre parti: la prima e l'ultima di lunghezza pari a 12 m, necessarie per l'effettuazione delle manovre di accostamento al marciapiede e di reinserimento nel flusso di traffico da parte del veicolo; la zona centrale deve avere una lunghezza minima pari alla lunghezza, maggiorata di 2 m, del veicolo più lungo che effettua la fermata. 3 . La prima e l'ultima parte possono essere evidenziate mediante tracciamento di una striscia gialla a zigzag (fig. Ii.447). 4 . Sulla pavimentazione all'interno della zona di fermata deve essere apposta l'iscrizione bus. 5 . Nelle zone di fermata è vietata la sosta dei veicoli. Art. 152. (art. 40 cod. Str.) (altri segnali orizzontali) 1 . I segnali orizzontali di cantiere sono disciplinati dall'articolo 35. 2 . Gli spazi riservati allo stazionamento sulla carreggiata dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, non fisicamente delimitati, devono essere segnalati con una striscia gialla continua di larghezza 12 cm. In corrispondenza della parte di delimitazione parallela al margine della carreggiata è vietata la sosta in permanenza. 3 . Tratti di strada lungo i quali la sosta è vietata possono essere indicati con segni orizzontali consistenti in segmenti alternati di colore giallo e nero tracciati sulla faccia verticale del ciglio del marciapiede (fig. Ii.448). 4 . Per quanto attiene ad altri dispositivi per segnali orizzontali essi sono regolati dall'articolo 154. Art. 153. (art. 40 cod. Str.) (dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali) 1 . I dispositivi retroriflettenti integrativi dei segnali orizzontali possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali. 2 . Essi devono avere il corpo e la parte rifrangente dello stesso colore della segnaletica orizzontale di cui costituiscono rafforzamento. 3 . La superficie rifrangente minima, per ogni faccia utile, deve essere di 20 cm2. 4 . I dispositivi non devono sporgere più di 2,5 cm sul piano della pavimentazione e devono essere fissati al fondo stradale con idonei adesivi o altri sistemi tali da evitare distacchi sotto la sollecitazione del traffico. La frequenza di posa dei dispositivi deve essere di 10 m in rettilineo e di 3 m in curva. 5 . Le caratteristiche fotometriche, colorimetriche e di resistenza all'impatto, nonché i loro metodi di misura, sono stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla gazzetta ufficiale della repubblica. Art. 154. Art. 40 cod. Str.) (altri dispositivi per segnaletica orizzontale) 1 . I dispositivi come chiodi, inserti e simili, devono essere installati a raso della pavimentazione o di poco sporgenti. 2 . Le serie di chiodi a larga testa o di inserti possono essere realizzati con qualunque materiale, purchè idoneo per visibilità e durata a costituire segno sulla carreggiata. Possono essere impiegate, con significato di striscia continua, dovunque questa trovi applicazione in base agli articoli precedenti. 3 . La distanza tra i bordi di due elementi successivi dei suddetti dispositivi non deve essere superiore a 100 cm. 4 . I dispositivi per la realizzazione dei segni sulla carreggiata sono soggetti all'approvazione del ministero dei lavori pubblici - ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Art. 155. (art. 40 cod. Str.) (segnali orizzontali vietati) 1 . Nessun altro segno non rimovibile è consentito sulle carreggiate stradali, soggette a pubblico transito all'infuori di quelli previsti dalle presenti norme, escludendosi anche indicazioni connesse con gare su strada o competizioni sportive. Paragrafo 5. Segnali luminosi (art. 41 codice della strada) Art. 156. (art. 41 cod. Str.) (segnali luminosi di pericolo e di prescrizione) 1 . I segnali stradali verticali di pericolo e di prescrizione possono essere illuminati per trasparenza, purchè colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 157. (art. 41 cod. Str.) (segnali luminosi di indicazione) 1 . I segnali stradali di indicazione di maggiore importanza possono essere illuminati per trasparenza, purchè colori, dimensioni e forme siano quelli prescritti per i normali segnali verticali, ne venga assicurata l'uniformità di illuminazione e non producano abbagliamento. Art. 158. (art. 41 cod. Str.) (funzione delle lanterne semaforiche) 1 . Le lanterne semaforiche, escluse le lanterne semaforiche gialle lampeggianti, servono per regolare, nel tempo, l'avanzamento delle correnti di traffico in una intersezione o in un tronco stradale. Art. 159. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche veicolari normali) 1 . Le lanterne semaforiche veicolari normali sono a tre luci colorate di forma circolare, disposte verticalmente nel seguente modo: luce rossa in alto, luce gialla al centro e luce verde in basso (fig. Ii.449). 2. Nei casi in cui le lanterne semaforiche veicolari sono incorporate nella segnaletica di indicazione posta al di sopra della carreggiata, la disposizione delle luci può essere orizzontale con luce rossa a sinistra, luce gialla al centro e luce verde a destra (fig. Ii.232) . 3 . La sequenza di accensione delle luci è la seguente: A) luce verde, B) luce gialla, C) luce rossa. 4 . Nei sensi unici alternati, la lanterna semaforica veicolare normale può essere integrata da una seconda luce rossa, posta al di sopra di essa, in modo da assicurare la segnalazione di rosso anche in caso di bruciatura della lampada di uno delle due luci. Art. 160. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche veicolari di corsia) 1 . Le lanterne semaforiche veicolari di corsia sono a tre luci a forma di frecce luminose su fondo nero circolare disposte verticalmente nel seguente modo: freccia rossa in alto, freccia gialla al centro, freccia verde in basso (figure ii.450 e ii.451). 2 . La sequenza di accensione delle luci è identica a quella prevista dall'articolo 159, comma terzo. 3 . Le lanterne semaforiche veicolari di corsia possono essere usate solo in presenza, sulla carreggiata stradale, di corsie specializzate per le manovre relative alle direzioni indicate dalle frecce e solo se la suddivisione delle correnti di traffico in fasi semaforiche lo richiede. 4 . Le frecce possono avere qualsiasi inclinazione, coerentemente con il ramo della intersezione verso cui devono dirigersi i veicoli. 5 . Nelle intersezioni tra strade formanti angolo retto, nel caso in cui esista una corsia mista per due manovre, le relative frecce colorate possono essere accoppiate in un'unica luce. Art. 161. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico) 1 . Le lanterne semaforiche per i veicoli di asporto pubblico) (figg. Ii.452 e ii.453) sono destinate esclusivamente a tale tipo di veicoli e possono essere a tre o più luci con i seguenti simboli: A) barra bianca orizzontale su fondo nero; B) triangolo giallo, con la punta rivolta verso l'alto, su fondo nero; C) barra bianca verticale su fondo nero; D) barra bianca inclinata a destra su fondo nero; E) barra bianca inclinata a sinistra su fondo nero. 2 . La disposizione delle luci è verticale: barra bianca orizzontale in alto, triangolo giallo al centro e barra bianca verticale in basso; le luci con barra bianca inclinata, qualora necessarie, devono essere poste in basso in sostituzione della luce con barra bianca verticale ovvero all'altezza di essa rispettivamente a destra per la luce di cui alla lettera d), ed a sinistra per la luce di cui alla lettera e), del comma primo. 3 . La sequenza di accensione delle luci è la seguente: A) barra bianca verticale o inclinata a destra o inclinata a sinistra; B) triangolo giallo; C) barra bianca orizzontale. 4 . Le lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico vanno usate unicamente quando le lanterne veicolari normali o di corsia possono ingenerare confusione all'avanzamento delle varie correnti di traffico veicolare. Art. 162. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche pedonali) 1 . Le lanterne semaforiche pedonali sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti pedonali semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: A) pedone rosso su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; B) pedone giallo su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di attesa; C) pedone verde su fondo circolare nero; la sagoma del pedone è in atteggiamento di movimento. 2 . La disposizione delle luci è in verticale: pedone rosso in alto, pedone giallo al centro e pedone verde in basso (figg. Ii.454 e ii.455) 3 . La sequenza di accensione delle luci è la seguente: A) pedone verde, B) pedone giallo, C) pedone rosso. 4 . Il tempo di sgombero dell'attraversamento pedonale è contrassegnato da un tempo di giallo di durata sufficiente ai pedoni per completare l'attraversamento, prima che abbia luogo l'accensione della luce verde per i veicoli in conflitto con essi. 5 . Le segnalazioni acustiche per i non vedenti previste dall'articolo 41, comma quinto, del codice, sono a tre fasi: A) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 60 impulsi al minuto primo con significato di via libera, in sincrono con la luce verde; B) emissione di un suono ad intermittenza con frequenza di 120 impulsi al minuto primo con significato di arresto o di sgombero dell'area del passaggio pedonale se lo stesso è stato già impegnato, in sincrono con la luce gialla; C) assenza di suono con significato di arresto, in sincrono con la luce rossa. 6 . Le segnalazioni di cui al comma quinto possono essere a funzionamento continuo o a chiamata. Nel primo caso la sequenza delle fasi si ripete ad ogni ciclo semaforico. Nel secondo si attua per una sola volta in corrispondenza del primo ciclo utile successivo alla chiamata. 7 . Il livello delle emissioni sonore deve essere tarato per ogni impianto in maniera che, tenuto conto del livello sonoro di fondo, sia distintamente percettibile senza arrecare disturbo. Art. 163. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche per velocipedi) 1 . Le lanterne semaforiche per velocipedi sono destinate esclusivamente alla regolazione degli attraversamenti ciclabili semaforizzati; esse sono a tre luci con i seguenti simboli: A) bicicletta rossa su fondo circolare nero; B) bicicletta gialla su fondo circolare nero; C) bicicletta verde su fondo circolare nero. 2 . La disposizione delle luci è verticale: bicicletta rossa in alto, bicicletta gialla al centro e bicicletta verde in basso (figg. Ii.456 e ii.457) 3 . La sequenza di accensione delle luci è la seguente: A) bicicletta verde; B) bicicletta gialla; C) bicicletta rossa. 4 . Le lanterne semaforiche per velocipedi vanno usate solo in corrispondenza di piste ciclabili; in assenza di tali piste vanno adottate le normali lanterne pedonali in quanto i ciclisti devono seguire un comportamento identico a quello dei pedoni. Art. 164. (art. 41 cod. Str.) (lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili) 1 . Le lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili hanno lo scopo di consentire la reversibilità del senso di marcia su determinate corsie di una carreggiata suddivisa in tre o più corsie oppure su determinati varchi di stazioni autostradali o, in genere, di barriere di controllo o di pedaggio; tali lanterne devono essere disposte orizzontalmente al di sopra della corsia di marcia cui si riferiscono e presentano due luci: A) luce rossa, a forma di x su fondo nero, posta a sinistra; B) luce verde, a forma di freccia verticale su fondo nero con la punta diretta verso il basso, posta a destra. 2 . Nel caso di carreggiate suddivise in tre o più corsie, di cui quelle centrali reversibili, le due luci di cui al comma primo devono essere integrate da una luce a forma di freccia gialla, su fondo nero, lampeggiante, inclinata verso il basso a destra o sinistra; questa freccia ha lo scopo di indicare al conducente l'obbligo di abbandonare la corsia in cui si trova spostandosi verso la direzione indicata dalla freccia gialla lampeggiante (figg. Ii.458 e ii.459).
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